Descrizione
Si avvisano i cittadini che il d.l. n. 69/2023 prevede il divieto di abbruciamento dei materiali vegetali ANCHE IN PICCOLI CUMULI (prima invece era consentito) e che la Regione Lombardia ha esteso il divieto anche nei mesi di ottobre e marzo, pertanto non è più possibile bruciare vegetali dal 1 ottobre al 31 marzo di ogni anno. Resta comunque vietato nei periodi ad alto rischio per gli incendi boschivi dichiarati dal Presidente della Protezione civile della Regione Lombardia fino alla sua revoca.
Le uniche deroghe sono disposte dall’autorità competente per motivi di carattere fitosanitario. inoltre nei mesi di luglio e agosto LA REGIONE IN CASO DI SUPERAMENTO DEI LIMITI DI PM 10 NELL’ANNO PRECEDENTE HA PREVISTO per tutto il territorio IL DIVIETO TEMPORANEO.
La sanzione prevista è da un minimo di €. 300 ad un massimo di €. 3.000 e i relativi proventi aspettano all’ente accertatore (art. 27 comma 18 e 18 bis della L.R: n. 24/2006).
L'ufficio di riferimento è la Polizia Locale dell'Unione Foedus
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Ultimo aggiornamento: 14 ottobre 2024, 10:26