Assegno di Maternità

Ultima modifica 12 novembre 2019

Le donne residenti, italiane o comunitarie o in possesso di carta di soggiorno, che non beneficiano delle indennità previdenziali da lavoro dipendente o autonomo possono presentare domanda di concessione per l’assegno di maternità.
Il modulo per fare la domanda è disponibile in Comune presso l’ufficio dell’assistente sociale preferibilmente previo appuntamento.

La domanda di concessione dell’assegno di maternità deve essere presentata tassativamente entro i sei mesi dalla nascita del figlio o dalla data di ingresso nella famiglia del minore nel caso di affidamento o di adozione.

Ogni anno vengono aggiornati in base all’indice ISTAT di inflazione sia il valore dell’indicatore della situazione economica di accesso (ISE) sia il valore dell’assegno mensile che la famiglia potrà ricevere.

 


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